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[1]((Il Consiglio superiore nomina nel suo seno due vicepresidenti, di cui uno fra i rappresentanti dei datori di lavoro ed uno fra i rappresentanti degli assicurati. I vicepresidenti assumono a tutti gli effetti l'ufficio di presidente in caso di assenza o di impedimento di questo, secondo il turno stabilito dal Comitato esecutivo.
[2]Il direttore generale della Cassa nazionale e' nominato con decreto del Ministro per l'economia nazionale su proposta del Consiglio di amministrazione della Cassa.
[3]Egli puo' essere sospeso o rimosso dall'ufficio con decreto del Ministro per l'economia nazionale, su conforme proposta del Consiglio superiore della Cassa nazionale)).
Testo in vigore dal 26 novembre 1923 al 1 giugno 1926
