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[1]Questi istituti contribuiscono alla formazione del fondo di garanzia della Cassa di assicurazione.
[2]Il fondo medesimo e' stabilito nella misura di un milione e quattrocentocinquantamila lire.
[3]La Cassa di risparmio di Milano concorre a tal uopo con lire 625.000; la Cassa di risparmio di Torino con L. 100.000; la Cassa di risparmio di Bologna con L. 100.000; il Monte dei Pascili di Siena con L. 100.000; la Cassa di risparmio di Genova con L. 75.000; la Cassa di risparmio di Roma con L. 100.000; la Cassa di risparmio di Venezia con L. 50.000; il Banco di Napoli con L. 200.000; il Banco di Sicilia con L. 100.000.
Testo in vigore dal 19 aprile 1912 al 1 giugno 1926
