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[1]Nei casi di infortuni di operai la cui assicurazione sia obbligatoria per legge le indennita' sono liquidate e pagate nei modi e termini stabiliti dalla legge stessa.

[2]Negli altri casi le indennita' sono liquidate al danneggiato in somma capitale.

[3]La Cassa, su domanda dell'avente diritto, puo' versare il capitale medesimo alla Cassa nazionale di previdenza per l'invalidita' e per la vecchiaia degli operai perche' lo converta in una rendita vitalizia.

Testo in vigore dal 19 aprile 1912 al 1 giugno 1926

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1912-03-28;304~art18 · fonte del testo

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