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[1]Il comitato esecutivo predisporra' le tariffe dei premi e la misura delle indennita' tanto per l'assicurazione individuale quanto per la collettiva, da presentare, per l'approvazione, al Consiglio superiore di cui all'art. 5 ed al Governo.

[2]Le tariffe medesime e la qualificazione e determinazione dei casi di inabilita' al lavoro contemplati nell'articolo precedente saranno indicate in apposito regolamento da approvarsi per decreto Reale, sentito il parere del Consiglio di Stato.

[3]Le tariffe saranno rivedute di cinque in cinque anni, giusta le norme stabilite nell'art. 10.

Testo in vigore dal 19 aprile 1912 al 1 giugno 1926

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1912-03-28;304~art17 · fonte del testo

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