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[1]L'assicurazione individuale e l'assicurazione collettiva vengono stabilite per tutti i casi di infortunio da cui deriva:
- a)la morte dell'assicurato;
- b)l'inabilita' assoluta permanente al lavoro;
- c)l'inabilita' parziale permanente al lavoro;
- d)l'inabilita' temporanea al lavoro.
[2]Il sussidio giornaliero in caso di inabilita' temporanea viene accordato a partire dal sesto d'infermita' rimanendo esclusi dal sussidio i primi cinque giorni.
[3]Alla disposizione del capoverso precedente e' fatta eccezione per gli operai la cui assicurazione e' obbligatoria per legge, e per i quali il sussidio giornaliero sara' concesso ai termini della legge stessa.
Testo in vigore dal 19 aprile 1912 al 1 giugno 1926
