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Possono venire assicurate persone residenti nel Regno, che abbiano raggiunto l'eta' di nove anni, e che attendano a lavori manuali o prestino servizio ad opera o a giornata, salve le eccezioni che potranno essere stabilite nei regolamenti della Cassa e purche' siano osservate le disposizioni legislative o regolamentari sul lavoro dei fanciulli.
Testo in vigore dal 19 aprile 1912 al 1 giugno 1926
