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[1]La Cassa nazionale di assicurazione e per gli infortuni e la Cassa nazionale di previdenza per la invalidita' e per la vecchiaia degli operai prenderanno gli opportuni accordi per organizzare nell'interesse comune dei due istituti il servizio delle sedi compartimentali, delle sedi secondarie, degli uffici locali e il servizio locale, ispettivo e medico.

[2]Questi accordi devono principalmente tendere ad ottenere che, con reciproca utilita' ed economia di spesa per i due istituti, le sedi, gli uffici, gli ispettori e gli agenti locali possono essere comuni.

Testo in vigore dal 19 aprile 1912 al 1 giugno 1926

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1912-03-28;304~art12 · fonte del testo

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