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[1]Il Consiglio superiore determina le regole e l'indirizzo generale dell'amministrazione e i rapporti che intercedono fra l'amministrazione centrale e gli altri istituti fondatori e le sedi compartimentali; fissa i periodi di convocazione; approva i conti della gestione; delibera sulle eventuali riforme delle tariffe; e finalmente prende tutti quei provvedimenti che saranno determinati da uno speciale regolamento interno da sottoporsi alla sua approvazione dal comitato esecutivo.
[2]Nelle deliberazioni del Consiglio superiore a parita' di voti si intende respinta la proposta.
Testo in vigore dal 19 aprile 1912 al 1 giugno 1926
