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Tutte le opere d'arte saranno costrutte in muratura od in ferro, ovvero in parte dell'uno e in parte dell'altro dei detti due materiali, ad eccezione del ponte sul Ticino che dovra' essere costrutto tutto quanto in muratura. Quelle di dette opere che dovranno servire al passaggio delle acque, dovranno essere eseguite in modo da non pregiudicare il libero corso delle medesime, dando percio' le dimensioni necessarie alla luce dei detti edifizii, ed eseguendo all'occorrenza a monte ed a valle dei medesimi quelle opere di difesa delle sponde che fossero giudicate necessarie dal Ministero dei Lavori pubblici.

Testo in vigore dal 9 agosto 1861 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1861-07-17;100~art26 · fonte del testo

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