Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1861
Confronto con la versione in vigore dal 9 agosto 1861 al 16 dicembre 2009. 218 parole tolte, 23 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: Ad assicurare la continuita' delle comunicazioni laterali ordinarie, oltre i passaggi a livello necessari per le strade nazionali e provinciali attraversate dalla ferrovia da costruirsi in larghezza libera di metri 7, si stabiliranno lungo la linea altri passaggi a livello in servizio delle strade comunali, vicinali, consortili e campestri ad una distanza non mai minore di metri 800 fra un passaggio a livello e l'altro, riunendoli all'uopo con strade laterali di una larghezza identica a quella delle principali da riunirsi. A questa larghezza corrispondera' pure quella dei relativi passaggi a livello.
tolto: Tutti i passaggi a livello saranno muniti dei rispettivi proporzionati ripari ad assicurare la pubblica sicurezza, a giudicio del Ministero dei Lavori pubblici.
tolto: Le rampe per accesso ai passaggi a livello non potranno avere mai un'inclinazione maggiore del 2 per cento per le strade nazionali, e del 5 per cento per le altre da stabilirsi in modo lateralmente al passaggio a livello, vi siano due tratti orizzontali a livello del passaggio stesso, della lunghezza ciascheduno di metri 15 almeno per le nazionali e provinciali, e di metri 10 per le altre.
tolto: Le rampe e piazzali saranno muniti della competente quantita' di ghiaia e pietrisco da consolidarne il fondo di esse, in modo che il carreggio sia facile, ed in relazione collo stato dei tronchi continuativi della strada.aggiunto: Capitolato-art. 27 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1861-07-17;100~art27 · fonte del testo
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