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[1]Per poter regolarmente applicare le garanzie chilometriche al pagamento degl'interessi e dell'ammortizzazione delle obbligazioni emesse dalla Compagnia, in base alle convenzioni 1° maggio 1877, e di quelle altre da emettersi in virtu' della presente, il cui servizio e' fatto direttamente dal Tesoro dello Stato le garanzie medesime saranno liquidate trimestralmente.
[2]Le liquidazioni dei primi tre trimestri di ogni anno saranno provvisorie, e delle somme da esse risultanti saranno accreditati alla Compagnia i quattro quinti, salvo a liquidare il conto definitivo alla fine dell'anno.
[3]Ogni qualvolta i quattro quinti accreditati alla Compagnia alla fine di un trimestre non bastassero a fare fronte alla spesa per il servizio delle obbligazioni, essa Compagnia, sopra richiesta della Direzione generale del Tesoro, versera' la differenza necessaria per completare il fondo occorrente per il pagamento di quella spesa fermo, in caso di inadempimento, il disposto dell'ultimo comma dell'articolo 22 della convenzione 1° maggio 1877.
Testo in vigore dal 16 giugno 1882 al 16 dicembre 2009
