Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 16 giugno 1882 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]Il materiale d'armamento ed il materiale mobile da introdursi dall'estero in franchigia di dogana per la prima provvista della costruzione e dell'esercizio della linea concessa saranno ammessi nella qualita' e quantita' indicate nella tabella che sara' presentata all'approvazione dei Ministeri dei Lavori Pubblici e delle Finanze, per quanto pero' i detti materiali non si possano trovar nello Stato ad uguali condizioni di bonta' e di prezzo.

[2]Dovra' il concessionario assoggettarsi a tutte le cautele che tale riguardo fossero prescritte dal Ministero delle Finanze.

Testo in vigore dal 16 giugno 1882 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1882-05-14;792~art5 · fonte del testo

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