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[1]Il materiale d'armamento ed il materiale mobile da introdursi dall'estero in franchigia di dogana per la prima provvista della costruzione e dell'esercizio della linea concessa saranno ammessi nella qualita' e quantita' indicate nella tabella che sara' presentata all'approvazione dei Ministeri dei Lavori Pubblici e delle Finanze, per quanto pero' i detti materiali non si possano trovar nello Stato ad uguali condizioni di bonta' e di prezzo.
[2]Dovra' il concessionario assoggettarsi a tutte le cautele che tale riguardo fossero prescritte dal Ministero delle Finanze.
Testo in vigore dal 16 giugno 1882 al 16 dicembre 2009
