Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 16 giugno 1882 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Al Golfo degli Aranci la Societa' concessionaria si obbliga di eseguire, e mantenere a sue spese un molo che raggiunga, per lo approdo dei piroscafi, un tirante d'acqua di metri sei, e sia provvisto dell'occorrente scalo per i viaggiatori e per il carico e scarico delle merci da farsi direttamente tra i treni della ferrovia ed i piroscafi. Inoltre la Societa' sara' obbligata di costruire i locali necessari nella stazione ferroviaria per il ricovero ed il ristoro dei viaggiatori.
Testo in vigore dal 16 giugno 1882 al 16 dicembre 2009
