Art. 13
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[1]Il servizio di cui all'articolo 1 sara' fatto per passeggeri e merci.
[2]Il trasporto dei passeggieri e delle merci sara' effettuato per tutti gli scali toccati dai piroscafi sotto l'osservanza delle tariffe e delle condizioni approvate dal Comitato pei servizi marittimi con l'intervento del rappresentante dei concessionari.
[3]Ad ogni modo le tariffe non dovranno mai essere superiori a quelle praticate dai servizi concorrenti.
[4]Le merci da e per gli scali dell'America Centrale (La Guayra, Puerto Cabello, Curaçao, Puerto Columbia (Sabanilla) Puerto Limon (Colon) a destinazione o provenienti da Livorno, Napoli, Messina, Catania e Palermo saranno trasportate da questi porti a Genova e viceversa senza alcuna spesa di nolo e di trasbordo.
[5]Il concessionasio dovra' stabilire apposite agenzie in tutti i luoghi di approdo. Gli agenti all'estero dovranno essere preferibilmente di nazionalita' italiana.
Testo in vigore dal 31 maggio 1913 al 16 dicembre 2009
