Art. 12
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1913
Confronto con la versione in vigore dal 31 maggio 1913 al 16 dicembre 2009. 149 parole tolte, 23 parole aggiunte in 5 capoversi.
tolto: Il concessionario ha obbligo del trasporto gratuito, regolare e compiuto di tutti gli effetti postali descritti sui fogli di via senza limitazione di peso consegnati da qualunque ufficio postale, sia nazionale che estero per qualunque destinazione.
tolto: Sotto la denominazione di effetto s'intende tutto cio' che per legge la posta ha diritto di trasportare compresi i pacchi postali.
tolto: Il concessionario e' responsabile, salvo il caso di forza maggiore, di tutti i danni risultanti alle amministrazioni postali per perdite, manomissioni o avarie degli effetti e dovra' tenere queste rilevate dalle indennita' che dovessero rifondere a terzi.
tolto: A bordo di ciascun piroscafo dovranno, a richiesta del Ministero della marina, essere collocate cassette mobili per l'impostazione delle corrispondenze ed il concessionario avra' obbligo di farne la consegna agli uffici postali che saranno designati.
tolto: Gli effetti postali saranno a cura e spese del concessionario ritirati negli uffici di origine e consegnati in quelli designati.aggiunto: Capitolato-art. 12 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1913-05-29;500~art12 · fonte del testo
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