Art. 12
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[1]Il concessionario ha obbligo del trasporto gratuito, regolare e compiuto di tutti gli effetti postali descritti sui fogli di via senza limitazione di peso consegnati da qualunque ufficio postale, sia nazionale che estero per qualunque destinazione.
[2]Sotto la denominazione di effetto s'intende tutto cio' che per legge la posta ha diritto di trasportare compresi i pacchi postali.
[3]Il concessionario e' responsabile, salvo il caso di forza maggiore, di tutti i danni risultanti alle amministrazioni postali per perdite, manomissioni o avarie degli effetti e dovra' tenere queste rilevate dalle indennita' che dovessero rifondere a terzi.
[4]A bordo di ciascun piroscafo dovranno, a richiesta del Ministero della marina, essere collocate cassette mobili per l'impostazione delle corrispondenze ed il concessionario avra' obbligo di farne la consegna agli uffici postali che saranno designati.
[5]Gli effetti postali saranno a cura e spese del concessionario ritirati negli uffici di origine e consegnati in quelli designati.
Testo in vigore dal 31 maggio 1913 al 16 dicembre 2009
