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[1]Premesso che la mancanza di piroscafi non costituisce caso di forza maggiore, il concessionario per ogni viaggio omesso incorrera' nella multa di L. 10.000 oltre la perdita della relativa sovvenzione.
[2]In caso di ritardo nell'arrivo a Londra od a Napoli non giustificato da circostanze di forza maggiore, il concessionario sara' passibile della multa di L. 500 per ogni 24 ore dopo le prime 24 di ritardo.
[3]In caso di omissione degli approdi prescritti senza il concorso di circostanze di forza maggiore, il concessionario sara' passibile della multa di L. 500 per ogni approdo omesso.
[4]Pel ritardo a rimpiazzare un piroscafo perduto o disadatto alla navigazione il concessionario sara' passibile della multa di L. 100 per ogni giorno.
[5]Nel caso di irregolare applicazione di tariffe, non dipendente da errore materiale, il concessionario, oltre alla restituzione all'interessato di quanto e' stato percepito in piu', incorrera' in una multa pari al quintuplo della differenza fra il nolo riscosso e quello che doveva essere applicato.
[6]L'ammontare delle penalita' sara' ritenuto sulle quote della sovvenzione e sussidiariamente sara' prelevato dalla cauzione.
[7]Le penalita' sono applicate dal Ministero della marina su proposta dell'Ispettorato dei servizi marittimi.
Testo in vigore dal 31 maggio 1913 al 16 dicembre 2009
