Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1913
Confronto con la versione in vigore dal 31 maggio 1913 al 16 dicembre 2009. 215 parole tolte, 23 parole aggiunte in 7 capoversi.
tolto: Il servizio di cui all'articolo 1° sara' fatto per passeggeri e merci, con speciale riguardo pei prodotti agricoli di esportazione.
tolto: Il trasporto dei passeggeri e delle merci sara' effettuato per tutti gli scali toccati dai piroscafi sotto l'osservanza delle tariffe e delle condizioni approvate dal Comitato pei servizi marittimi con l'intervento del rappresentante del concessionario.
tolto: Le tariffe predette dovranno essere fissate ogni anno dal Comitato pei servizi marittimi, dopo sentito il parere delle Camere di commercio italiane all'estero interessate e dei RR. consoli nei porti di scalo.
tolto: Ad ogni modo le tariffe non dovranno mai essere superiori a quelle praticate dai servizi concorrenti.
tolto: Le merci di esportazione dai porti di Genova, Livorno, Napoli, Cagliari, Palermo, Messina, Catania e Siracusa dovranno essere tassate in base allo stesso nolo, ed inversamente in base allo stesso nolo dovranno tassarsi le merci di importazione destinate ai porti suddetti.
tolto: Quando il piroscafo non approdasse direttamente ai porti di Genova, Livorno, Cagliari, Messina, Catania e Siracusa, ed occorresse percio' il trasbordo della merce, oltre le spese di sosta e di trasbordo, saranno a carico del concessionario quelle pel trasporto della merce da detti porti a quelli di trasbordo e viceversa.
tolto: Il concessionario dovra' stabilire apposite agenzie in tutti i luoghi di approdo. Gli agenti all'estero dovranno essere preferibilmente di nazionalita' italiana.aggiunto: Capitolato-art. 13 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1913-05-29;502~art13 · fonte del testo
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