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[1]Tutte le divergenze che sorgessero circa i trasporti saranno deferite al Comitato pei servizi marittimi. Le decisioni del Comitato non sono appellabili dinanzi al Collegio degli arbitri di cui all'art. 31 e non pregiudicano l'azione giudiziaria delle parti.
[2]Al Comitato predetto sara' devoluto inappellabilmente il giudizio delle vertenze che potranno sorgere col concessionario circa le penalita', rimborsi o ritenute che fossero applicate per effetto delle disposizioni di cui agli articoli 13 e 18.
Testo in vigore dal 31 maggio 1913 al 16 dicembre 2009
