[1]Le condizioni richieste perche' le Camere di commercio possano inscrivere tra i mediatori in merci coloro che ne facciano domanda sono oltre quella indicata al n. 2 dell'articolo precedente, le seguenti:

[2]1° eta' maggiore e godimento dei diritti civili e politici;

[3]2° notoria moralita' e correttezza commerciale, quest'ultima attestata da una accreditata casa di commercio;

[4]3° idoneita' all'esercizio della specie di mediazione per la quale e' chiesta l'inscrizione nel ruolo, da provarsi:

  • a)con la licenza di una scuola tecnica o di una scuola inferiore di commercio, ovvero con l'attestato di promozione alla quarta classe del ginnasio, ovvero con altro titolo equivalente, ancorche' conseguito in una scuola estera riconosciuta dal Regno;
  • b)con un esame pratico, secondo le norme determinate dalle Camere di commercio nel regolamento speciale indicato nell'articolo 67;

[5]4° deposito cauzionale, da determinarsi nel regolamento anzidetto, entro i limiti da L. 1000 a L. 30,000.

Testo vigente dal 14 aprile 1913

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1913-03-20;272~art23 · fonte del testo

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