[1]Gli uffici pubblici riservati dall'art. 21 ai mediatori inscritti nel ruolo sono:

[2]1° per gli agenti di cambio:

  • a)la vendita all'incanto dei valori indicati negli articoli 11 a 13;
  • b)la esecuzione coattiva delle operazioni di borsa;
  • c)l'accertamento del corso del cambio;
  • d)la negoziazione dei valori pubblici alle grida, secondo l'articolo 17;
  • e)ogni altro incarico commesso ai mediatori dal Codice di commercio o da altre leggi relative alla negoziazione dei valori pubblici;

[3]2° per i mediatori in merci:

  • a)la vendita all'incanto delle merci e delle derrate;
  • b)ogni altro incarico commesso ai mediatori dal Codice di commercio o da altre leggi, quando non si tratti della negoziazione dei valori pubblici.

Testo vigente dal 14 aprile 1913

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1913-03-20;272~art27 · fonte del testo

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