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[1]UMBERTO I per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
[2]RE D'ITALIA
[3]Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
[4]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[5]Articolo unico.
[6]Fino a che non siano rispettivamente tradotti in legge gli stati di previsione dell'entrata e della spesa per l'esercizio finanziario 1898-99, e non oltre il mese di luglio 1898, il Governo del Re e' autorizzato a riscuotere le entrate ordinarie e straordinarie, a smaltire i generi di privativa secondo le tariffe in vigore, ed a pagare le spese ordinarie e straordinarie che non ammettono dilazione, e quelle dipendenti da leggi e da obbligazioni anteriori, in conformita' ai detti stati di previsione presentati alla Camera dei Deputati nel di' 30 novembre 1897, secondo le disposizioni, i termini e le facolta' Contenute nei relativi disegni di legge per la loro approvazione, tenuto conto altresi' delle posteriori note di variazioni presentate sino al 16 giugno 1898 e delle modificazioni proposte dalla Giunta generale del bilancio sugli stati di previsione relativi ai Ministeri delle Finanze e dei Lavori Pubblici. 1
[7]Pei prelevamenti dai fondi di riserva, il Ministero potra' anche eccedere la quota proporzionale al periodo dell'esercizio provvisorio, giustificandone l'assoluta necessita' con apposito decreto da annettersi ai mandati e agli ordini di pagamento.
[8]Nulla sara' innovato, fino all'approvazione degli stati di previsione 1898-99, negli ordinamenti organici dei servizi pubblici e dei relativi personali, ne' negli stipendi e assegnamenti approvati pei diversi Ministeri e Amministrazioni dipendenti con la legge del bilancio di previsione 1897-98, salvo le disposizioni derivanti da leggi speciali.
[9]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[10]Data a Roma, addi' 27 giugno 1898.
[11]UMBERTO.
[12]L. Luzzatti.
[13]Visto, Il Guardasigilli: T. Bonacci.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 10 luglio 1898, n. 282
1La L. 10 luglio 1898, n. 282 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "L'autorizzazione data al Governo del Re con la legge 27 giugno 1898, n. 233, di esercitare provvisoriamente e non oltre il mese di luglio 1898 gli stati di previsione dell'entrata e della spesa per l'anno finanziario 1898-99, e' estesa fino al 31 dicembre 1898, ferme restando tutte le altre condizioni volute dalla legge medesima".
Testo in vigore dal 26 luglio 1898 al 11 gennaio 1899
