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[1]UMBERTO I per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
[2]RE D'ITALIA
[3]Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
[4]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[5]Articolo unico.
[6]Fino a che non siano rispettivamente tradotti in legge gli stati di previsione dell'entrata e della spesa per l'esercizio finanziario 1898-99, e non oltre il mese di luglio 1898, il Governo del Re e' autorizzato a riscuotere le entrate ordinarie e straordinarie, a smaltire i generi di privativa secondo le tariffe in vigore, ed a pagare le spese ordinarie e straordinarie che non ammettono dilazione, e quelle dipendenti da leggi e da obbligazioni anteriori, in conformita' ai detti stati di previsione presentati alla Camera dei Deputati nel di' 30 novembre 1897, secondo le disposizioni, i termini e le facolta' Contenute nei relativi disegni di legge per la loro approvazione, tenuto conto altresi' delle posteriori note di variazioni presentate sino al 16 giugno 1898 e delle modificazioni proposte dalla Giunta generale del bilancio sugli stati di previsione relativi ai Ministeri delle Finanze e dei Lavori Pubblici.
[7]Pei prelevamenti dai fondi di riserva, il Ministero potra' anche eccedere la quota proporzionale al periodo dell'esercizio provvisorio, giustificandone l'assoluta necessita' con apposito decreto da annettersi ai mandati e agli ordini di pagamento.
[8]Nulla sara' innovato, fino all'approvazione degli stati di previsione 1898-99, negli ordinamenti organici dei servizi pubblici e dei relativi personali, ne' negli stipendi e assegnamenti approvati pei diversi Ministeri e Amministrazioni dipendenti con la legge del bilancio di previsione 1897-98, salvo le disposizioni derivanti da leggi speciali.
[9]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[10]Data a Roma, addi' 27 giugno 1898.
[11]UMBERTO.
[12]L. Luzzatti.
[13]Visto, Il Guardasigilli: T. Bonacci.
Testo in vigore dal 28 giugno 1898 al 26 luglio 1898
