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[1]I cittadini dell'una e dell'altra Parte avranno libero accesso ai Tribunali di giustizia per far valere o difendere i loro diritti, senza altre condizioni, restrizioni o tasse all'infuori di quelle imposte ai nazionali. Saranno quindi dispensati dal dare cauzione.

[2]Avranno inoltre la facolta' di eleggere liberamente i loro difensori ed agenti al pari dei nazionali, e di assistere alle udienze, dibattimenti e sentenze dei Tribunali nelle cause nelle quali fossero interessati, come pure di assistere alle informazioni, esami e deposizioni di testimoni che possano avere luogo in occasione dei giudizi medesimi, sempreche' le leggi dei rispettivi paesi permettano la pubblicita' di tali atti.

Testo in vigore dal 1 maggio 1872 al 9 maggio 2025

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1872-04-11;775~art19 · fonte del testo

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