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La spesa autorizzata dalle leggi 23 luglio 1881, numero 333, 12 luglio 1894, n. 317, 30 giugno 1896, numero 266, 25 febbraio 1900, n. 56, 30 giugno 1904, numero 293 e 30 giugno 1909, n. 407, per la costruzione delle strade provinciali sovvenute che si eseguono a cura delle provincie e' aumentata di lire 15.000.000 per impreviste e maggiori spese in confronto alle somme assegnate dalle varie leggi per le singole opere. Le somme occorrenti saranno prelevate a misura del bisogno con decreti ministeriali.
Testo in vigore dal 26 aprile 1912 al 16 dicembre 2009
