Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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4 versioni dal 1912
Confronto con la versione in vigore dal 22 dicembre 1922 al 16 dicembre 2009. 953 parole tolte, 20 parole aggiunte in 25 capoversi.
tolto: Sono autorizzate le seguenti spese da inscriversi nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del ministero dei lavori pubblici entro i limiti di stanziamento stabiliti all'art. 1 della presente legge:
tolto: a) lire 3.000.000 per nuovi lavori di sistemazione e miglioramento di ponti e strade nazionali e pel compimento e liquidazione di quelli dipendenti dalle varie leggi sinora emanate, pei quali risultassero insufficienti le singole assegnazioni;
tolto: b) lire 520.000 per direzione e sorveglianza dei lavori di sistemazione e miglioramento di ponti e strade nazionali di cui alla precedente lettera a);
tolto: c) lire 8.000.000 per la costruzione di ponti e strade nazionali e di strade provinciali che si eseguono a cura dello Stato, comprese nella tabella B annessa alla presente legge (Spesa in aggiunta a quella autorizzata dalle leggi 30 giugno 1909, n. 407, e precedenti);
tolto: d) lire 7.500.000 per concorso dello Stato per le strade provinciali di prima e seconda serie di cui nelle leggi 27 giugno 1869, n. 5147, e 30 maggio 1875, n. 2521, e per le strade di cui nell'elenco III della legge 23 luglio 1881, n. 333, e per il tratto dal piazzale della stazione di Baschi all'incontro con la strada Cassia-Orvietana a complemento della strada provinciale inscritta al n. 199 dell'elenco medesimo, che si costruiscono dalle provincie direttamente (Spesa in aggiunta a quella autorizzata dalle leggi 13 aprile 1911, n. 311, e precedenti);
tolto: e) lire 500.000 per sussidio dello Stato per le strade provinciali di terza serie in dipendenza delle leggi 27 giugno 1869, n. 5147, e 30 maggio 1875, n. 2521 (Spesa in aggiunta a quella autorizzata dalle leggi 3 luglio 1902, n. 297, e precedenti);
tolto: f) lire 450.000 per provvedere al pagamento del concorso governativo in ragione del 50 per cento della spesa occorrente per l'esecuzione dei lavori d'incanalamento delle acque del nuovo Sbauzone (1° e 2° tronco) e in ragione del 25 per cento della spesa occorrente per la riunione in unico collettore di tutti gli altri canali principali esistenti a monte della strada dello Sperone nella bonifica delle paludi di Napoli, di cui all'art. 66 della legge 22 marzo 1900, n. 195;
tolto: g) lire 800.000 per illuminazione delle coste, boe ecc. Costruzione e miglioramento dei manufatti (Spesa in aggiunta a quella autorizzata dalla legge 14 luglio 1907, n. 542);
tolto: h) lire 3.700.000 per acquisto e riparazione straordinaria di mezzi effossori occorrenti per l'escavazione dei porti;
tolto: i) lire 3.300.000 per escavazione straordinaria nei diversi porti del Regno;
tolto: k) lire 2.500.000 per impreviste e maggiori spese per le opere portuali contemplate nelle varie leggi sin qui emanate e per lavori diversi nei vari porti del Regno (Spesa in aggiunta a quella autorizzata dalle leggi 13 aprile 1911, n. 311, e precedenti);
tolto: l) lire 8.000.000 per la prosecuzione della via Cavour e sistemazione della piazza Venezia in Roma (Spesa in aggiunta a quella autorizzata dalle leggi 20 luglio 1890, n. 6980, e 6 agosto 1893, n. 458);
tolto: m) lire 3.300.000 pei lavori di sistemazione del Tevere, opere urgenti per la navigabilita' di detto fiume a valle di Roma e spese eventuali per le vertenze inerenti alla concessione di navigazione e lavori (Spesa in aggiunta a quella autorizzata dalle leggi 2 luglio 1890, n. 6936, e precedenti);
tolto: n) lire 6.500.000 pei lavori di ampliamento, sistemazione ed arredamento dell'universita' di Napoli e degli istituti dipendenti, compresi l'edificio universitario di San Marcellino e la R. scuola politecnica (Spesa in aggiunta a quella autorizzata dalle leggi 17 luglio 1910, n. 474, 30 giugno 1909, n. 407, e precedenti);
tolto: o) lire 1.240.000 pei lavori di sistemazione della biblioteca nazionale di Napoli;
tolto: p) lire 3.000.000 per contributo dello Stato nella spesa per la costruzione dei nuovi edilizi da erigersi a sede del R. politecnico di Torino;
tolto: q) lire 400.000 per il compimento del fabbricato in Potenza destinato a sede degli uffici governativi (Spesa in aggiunta a quella autorizzata dalla legge 9 luglio 1908, n. 445);
tolto: r) lire 6.000.000 per le opere marittime nelle provincie calabresi (Spesa in aggiunta a quella autorizzata dalle leggi 13 luglio 1910, n. 466, e precedenti);
tolto: s) lire 3.000.000 per i lavori di riparazione di strade nazionali resisi necessari in conseguenza di alluvioni, piene e frane e per opere di difesa delle strade stesse contro le corrosioni dei fiumi e dei torrenti (Spesa in aggiunta a quella autorizzata dal R. decreto 21 dicembre 1911, n. 1741, dalle leggi 13 aprile 1911, n. 311, e precedenti);
tolto: t) lire 500.000 per concorso dello Stato in misura del 50 per cento nella spesa prevista per la ricostruzione del ponte della Priula lungo la strada da Treviso ad Udine, danneggiato dalle piene del Piave;
tolto: u) lire 3.000.000 per sussidi per opere di difesa degli abitati e delle opere stradali provinciali e comunali contro le frane e la corrosione dei fiumi e torrenti e per il ripristino delle opere stesse e di quelle idrauliche distrutte o danneggiate dalle alluvioni, piene e frane, delle quali:
tolto: pel servizio stradale...L. 2.400.000 pel servizio idraulico... » 600.000
tolto: La spesa rimasta da stanziare nei bilanci dal 1912-1913 in avanti, giusta la legge 22 dicembre 1910, numero 919 (n. 12 della tabella C) e precedenti, verra' ripartita come appresso:
tolto: servizio stradale..... L. 3.100.000 servizio idraulico..... » 731.000 ------------- L. 3.831.000 -------------
tolto: v) lire 1.000.000 per l'attuazione dei provvedimenti a favore dei comuni colpiti dal terremoto del 7 giugno 1910 (Spesa in aggiunta a quella autorizzata dalle leggi 13 luglio 1910, n. 467, 13 aprile 1911, n. 311 e dal R. decreto 21 dicembre 1911, n. 1741).aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1912-04-04;297~art4 · fonte del testo
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