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[1]La ripartizione per opere delle somme di cui alla lettera a) dell'articolo precedente sara' regolata dalla tabella A annessa alla presente legge.
[2]Gli stanziamenti per capitoli, tanto delle spese indicate alla lettera a) quanto delle altre distinte colla lettera b) dell'articolo precedente, verranno determinati in sede di bilancio, ferma restando la disposizione di cui all'art. 5 della legge 28 giugno 1908, n. 302, circa la dimostrazione e la denuncia del movimento dei fondi tra gli articoli nei quali si suddivideranno poi i capitoli del bilancio.
Testo in vigore dal 26 aprile 1912 al 16 dicembre 2009
