Art. 2 (Atto di transazione)
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Gli interessi di cui sopra decorreranno dal 1° gennaio 1882; pero', per il periodo di tempo a partire dal detto giorno fino al 31 dicembre 1890, gli interessi medesimi, ammontanti a lire 633,531.28 al lordo della tassa di ricchezza mobile ed a lire 549,905.16 al netto, saranno cumulati in quest'ultima cifra al capitale di lire 3,167,656.40, e sulla somma complessiva cosi risultante di lire 3,717,561.56 (lire tre settecentodiciassettemilacinquecentosessantuna e centesimi cinquantasei) saranno dal regio Governo soddisfatti gl'interessi al saggio prestabilito e con decorrenza dal 1° gennaio 1891, anno per anno, a semestri posticipati, e cioe' al 30 giugno ed al 31 dicembre di ciascun anno, fino a tanto che non venga effettuata la restituzione del capitale, aumentato come sopra, a norma del seguente articolo.
Testo in vigore dal 28 luglio 1894 al 16 dicembre 2009
