Art. 9 (Allegato N.1)
Le spese dei giudizi cosi' estinti, terminati, risoluti e transatti, in quanto non siano gia' liquidate per sentenza e gia' pagate dalle parti, s'intendono e si dichiarano fra le parti compensate. Quanto alle spese ed onorari dovuti ai signori arbitri e periti si intendono per meta' a carico di ciascuna delle parti.
Testo vigente dal 4 gennaio 1878
