Le spese dei giudizi cosi' estinti, terminati, risoluti e transatti, in quanto non siano gia' liquidate per sentenza e gia' pagate dalle parti, s'intendono e si dichiarano fra le parti compensate. Quanto alle spese ed onorari dovuti ai signori arbitri e periti si intendono per meta' a carico di ciascuna delle parti.

Testo vigente dal 4 gennaio 1878

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1877-12-31;4221~allegato-n-1-art9 · fonte del testo

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