Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 5 agosto 1910 al 14 settembre 1957. Leggi il testo vigente →

[1]Non sono soggette a rinnovazione:

  • a)le ipoteche per cauzioni imposte dalle leggi nell'interesse del pubblico per cause dipendenti dall'esercizio di uffici o professioni;
  • b)le ipoteche a favore dell'erario per i contabili dello Stato.

[2]Le ipoteche a favore della moglie su rendite del marito, a garanzia della dote e dei lucri dotali, conservano il loro effetto senza la rinnovazione, per il tempo stabilito dall'art. 2004 del Codice civile.

Testo in vigore dal 5 agosto 1910 al 14 settembre 1957

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1910-07-17;536~art39 · fonte del testo

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