Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 5 aprile 1919 al 20 luglio 1919. Leggi il testo vigente →

[1](Art. 7 della legge 31 maggio 1903, n. 254, e art. 1 della legge 14 luglio 1907, n. 555).

[2]((Le case popolari od economiche fruiscono per quindici anni della totale esenzione dall'imposta erariale e dalle sovrimposte provinciali e comunali, e per i successivi cinque anni della riduzione a meta' delle dette imposte e sovrimposte a condizione:

[3]1. Che le case corrispondano alle caratteristiche stabilite con decreto Reale, su proposta del ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, di concerto coi ministri delle finanze e del tesoro; ed appartengano agli enti e Societa' indicate all'art. 3.

[4]2. Che i soci e gli operai, ai quali saranno date in locazione o vendute, non siano proprietari di altri fabbricati inscritti al catasto urbano gravati di piu' di L. 50 all'anno per imposta erariale principale)).

Testo in vigore dal 5 aprile 1919 al 20 luglio 1919

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 5 aprile 1919

Confronto con la versione in vigore dal 4 aprile 1908 al 5 aprile 1919. 72 parole tolte, 77 parole aggiunte in 4 capoversi.

tolto: L'esenzione dalla impostaaggiunto: Le case popolari od economiche fruiscono per quindici anni della totale esenzione dall'imposta erariale e dalle sovrimposte provinciali e comunali, tolto: sancita dall' art. 18 della legge 26 gennaio 1865, n. 2136, e' estesa per le case popolari a 10 anni.

tolto: Perche' le case popolari possano essere ammesse al beneficio della esenzione decennale delle imposte erariali e delle sovrimposte devono concorrere le seguenti condizioni aggiunto: e per i successivi cinque anni della riduzione a meta' delle dette imposte e sovrimposte a condizione:

tolto: 1° che le case appartengano a Societa' aventi i fini indicati da questa legge;aggiunto: 1. Che le case corrispondano alle caratteristiche stabilite con decreto Reale, su proposta del ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, di concerto coi ministri delle finanze e del tesoro; ed appartengano agli enti e Societa' indicate all'art. 3.

tolto: 2° che i soci a cui saranno vendute o i sociaggiunto: 2. Che i soci e gli operai, ai quali saranno date in locazione aggiunto: o vendute, non siano proprietari di altri fabbricati inscritti al catasto urbano gravati di piu' di L. tolto: 20 aggiunto: 50 all'anno per imposta erariale principale.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1908-02-27;89~art8 · fonte del testo

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