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[1]((Nei Comuni ove si costruiscono case popolari o economiche possono essere istituiti Comitati locali con le funzioni di cui agli articoli precedenti)).
[2]Nei Comuni nei quali esistono Istituti autonomi per case popolari o economiche ai quali i Comuni stessi abbiano delegato le facolta' ad essi conferite nell'art. 18, le amministrazioni di detti Istituti possono compiere gli uffici attribuiti dalla presente legge ai Comitati locali.
Testo in vigore dal 5 aprile 1919 al 22 dicembre 2008
