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Nei Comuni nei quali esistono Istituti autonomi per case popolari o economiche ai quali i Comuni stessi abbiano delegato le facolta' ad essi conferite nell'art. 18, le amministrazioni di detti Istituti possono compiere gli uffici attribuiti dalla presente legge ai Comitati locali.
Testo in vigore dal 4 aprile 1908 al 5 aprile 1919
