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[1]Presso il Ministero d'agricoltura, industria e commercio e' istituita una Commissione centrale per le case popolari o economiche, composta di nove membri, oltre il segretario. Ne fanno parte due rappresentanti del Ministero di agricoltura, industria e commercio, un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'interno e delle finanze, ed un rappresentante della Cassa di depositi e prestiti. Ne fanno inoltre parte un rappresentante del Consiglio superiore del lavoro e un rappresentante del Consiglio della previdenza e delle assicurazioni sociali, designati da ciascuno nel proprio seno. Gli altri due componenti della Commissione sono designati dagli Istituti autonomi per le case popolari, con le norme stabilite nel regolamento. 3 4

[2]Il presidente della Commissione e' nominato fra i suoi componenti dal ministro d'agricoltura, industria e commercio.

[3]Alla Commissione saranno sottoposti tutti i regolamenti da emanarsi per l'esecuzione della presente legge, nonche' tutte le questioni che con l'applicazione della presente legge hanno speciale attinenza, escluse pero' quelle concernenti l'applicazione della legge 26 gennaio 1865, n. 2136, e successive per l'imposta sui fabbricati in quanto non sia derogata dalla presente, ed esclusa ogni ingerenza nella concessione dei prestiti.

[4]Essa si mettera' in rapporti coi Comitati locali per le case popolari od economiche e ogni anno presentera' al ministro d'agricoltura, industria e commercio una relazione sulla esecuzione della legge, sulla legislazione straniera e sui risultati di essa in materia di abitazioni operaie e a buon mercato.

[5]Con decreto Reale saranno stabilite le norme per la costituzione e il funzionamento della Commissione centrale.

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

3

Il D.L. Luogotenenziale 23 marzo 1919, n. 455, convertito senza modificazioni dalla L. 7 febbraio 1926, n. 253, ha disposto (con l'art. 19, comma 1) che "La prima parte dell'art. 30 della legge 27 febbraio 1908, n. 89 (testo unico) e' modificata come segue: Presso il Ministero dell'industria, commercio e lavoro e' istituita la Commissione centrale per le case popolari e per l'industria edilizia, composta dei seguenti membri: a) due rappresentanti del Ministero dell'industria, commercio e lavoro ed un rappresentante rispettivamente del Ministero dell'interno, delle finanze, dei lavori pubblici e della Cassa dei depositi e prestiti; b) un rappresentante rispettivamente del Consiglio superiore del lavoro e della Commissione centrale delle Cooperative designati da ciascun consesso nel proprio seno; c) due rappresentanti designati rispettivamente dagli Istituti autonomi per le case popolari, dai Comuni che costruiscono case popolari, e dalle Societa' cooperative per la costruzione ed acquisto di case popolari o economiche; d) due rappresentanti delle organizzazioni industriali e due delle organizzazioni operaie in materia edilizia. La Commissione centrale nomina nel proprio seno una Giunta di sette membri con le funzioni da determinarsi col regolamento. I presidenti della Commissione centrale e della Giunta sono nominati dal ministro dell'industria, commercio e lavoro. La Commissione centrale e' integrata da un ufficio permanente che ha il compito di attuare i servizi previsti nel presente decreto. Al Ministero d'industria, commercio e lavoro e' demandata la vigilanza sulla applicazione del presente decreto, che dovra' essere esercitata anche mediante ispezioni sulle Societa' ed enti per costruzione di case popolari od economiche. Per il funzionamento dei servizi previsti nel presente decreto e' stanziata nel bilancio del Ministero d'industria, commercio e lavoro l'annua somma di lire centomila".

4

Il D.L. Luogotenenziale 23 marzo 1919, n. 455, convertito senza modificazioni dalla L. 7 febbraio 1926, n. 253, come modificato dal D.L. Luogotenenziale 19 giugno 1919, n. 1040, convertito senza modificazioni dalla L. 7 febbraio 1926, n. 253, ha disposto (con l'art. 19, comma 1) che "La prima parte dell'art. 30 della legge 27 febbraio 1908, n. 89 (testo unico) e' modificata come segue: Presso il Ministero dell'industria, commercio e lavoro e' istituita la Commissione centrale per le case popolari e per l'industria edilizia, composta dei seguenti membri: a) due rappresentanti del Ministero dell'industria, commercio e lavoro ed un rappresentante rispettivamente del Ministero dell'interno, delle finanze, dei lavori pubblici e della Cassa dei depositi e prestiti; b) un rappresentante rispettivamente del Consiglio superiore del lavoro e della Commissione centrale delle Cooperative designati da ciascun consesso nel proprio seno; c) due rappresentanti designati rispettivamente dagli Istituti autonomi per le case popolari, dai Comuni che costruiscono case popolari, e dalle Societa' cooperative per la costruzione ed acquisto di case popolari o economiche; d) due rappresentanti delle Associazioni degli ingegneri ed architetti, tre rappresentanti delle organizzazioni industriali e tre delle organizzazioni operaie in materia edilizia. Per la prima volta i componenti la Commissione centrale di cui alle lettere b), e), d) saranno nominati dal ministro dall'industria, del commercio e del lavoro. In seno alla Commissione centrale sara' costituita una Giunta con le funzioni da determinarsi nel regolamento, la quale sara' composta dei due rappresentanti del Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro, e di quelli del Ministero delle finanze e della Cassa dei depositi e prestiti, e da tre membri eletti dalla Commissione stessa. I membri elettivi della Giunta dovranno avere residenza in Roma. I presidenti della Commissione centrale e della Giunta sono nominati dal ministro dell'industria, commercio e lavoro. La Commissione centrale e' integrata da un ufficio permanente che ha il compito di attuare i servizi previsti nel presente decreto. Al Ministero d'industria, commercio e lavoro e' demandata la vigilanza sulla applicazione del presente decreto, che dovra' essere esercitata anche mediante ispezioni sulle Societa' ed enti per costruzione di case popolari od economiche. Per il funzionamento dei servizi previsti nel presente decreto e' stanziata nel bilancio del Ministero d'industria, commercio e lavoro l'annua somma di lire centomila. Oltre a cio' che dispone l'art. 30 della legge, testo unico, 27 febbraio 1908, n. 89, la Commissione centrale ha il compito di predisporre i provvedimenti diretti a stimolare la produzione e lo smercio dei materiali da costruzione, ad agevolare le condizioni tecniche per tenere bassi i costi dei fabbricati ed a contribuire alla piu' efficace utilizzazione del materiale bellico disponibile per scopi costruttivi merce' la piu' opportuna assegnazione alle organizzazioni che possano valersene ai fini della edilizia popolare".

Testo in vigore dal 20 luglio 1919 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 20 luglio 1919

Confronto con la versione in vigore dal 5 aprile 1919 al 20 luglio 1919.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Il D.L. Luogotenenziale 23 marzo 1919, n. 455, convertito senza modificazioni dalla L. 7 febbraio 1926, n. 253, come modificato dal D.L. Luogotenenziale 19 giugno 1919, n. 1040, convertito senza modificazioni dalla L. 7 febbraio 1926, n. 253, ha disposto (con l'art. 19, comma 1) che "La prima parte dell'art. 30 della legge 27 febbraio 1908, n. 89 (testo unico) e' modificata come segue: Presso il Ministero dell'industria, commercio e lavoro e' istituita la Commissione centrale per le case popolari e per l'industria edilizia, composta dei seguenti membri: a) due rappresentanti del Ministero dell'industria, commercio e lavoro ed un rappresentante rispettivamente del Ministero dell'interno, delle finanze, dei lavori pubblici e della Cassa dei depositi e prestiti; b) un rappresentante rispettivamente del Consiglio superiore del lavoro e della Commissione centrale delle Cooperative designati da ciascun consesso nel proprio seno; c) due rappresentanti designati rispettivamente dagli Istituti autonomi per le case popolari, dai Comuni che costruiscono case popolari, e dalle Societa' cooperative per la costruzione ed acquisto di case popolari o economiche; d) due rappresentanti delle Associazioni degli ingegneri ed architetti, tre rappresentanti delle organizzazioni industriali e tre delle organizzazioni operaie in materia edilizia. Per la prima volta i componenti la Commissione centrale di cui alle lettere b), e), d) saranno nominati dal ministro dall'industria, del commercio e del lavoro. In seno alla Commissione centrale sara' costituita una Giunta con le funzioni da determinarsi nel regolamento, la quale sara' composta dei due rappresentanti del Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro, e di quelli del Ministero delle finanze e della Cassa dei depositi e prestiti, e da tre membri eletti dalla Commissione stessa. I membri elettivi della Giunta dovranno avere residenza in Roma. I presidenti della Commissione centrale e della Giunta sono nominati dal ministro dell'industria, commercio e lavoro. La Commissione centrale e' integrata da un ufficio permanente che ha il compito di attuare i servizi previsti nel presente decreto. Al Ministero d'industria, commercio e lavoro e' demandata la vigilanza sulla applicazione del presente decreto, che dovra' essere esercitata anche mediante ispezioni sulle Societa' ed enti per costruzione di case popolari od economiche. Per il funzionamento dei servizi previsti nel presente decreto e' stanziata nel bilancio del Ministero d'industria, commercio e lavoro l'annua somma di lire centomila. Oltre a cio' che dispone l'art. 30 della legge, testo unico, 27 febbraio 1908, n. 89, la Commissione centrale ha il compito di predisporre i provvedimenti diretti a stimolare la produzione e lo smercio dei materiali da costruzione, ad agevolare le condizioni tecniche per tenere bassi i costi dei fabbricati ed a contribuire alla piu' efficace utilizzazione del materiale bellico disponibile per scopi costruttivi merce' la piu' opportuna assegnazione alle organizzazioni che possano valersene ai fini della edilizia popolare".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1908-02-27;89~art30 · fonte del testo

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