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[1]Presso il Ministero d'agricoltura, industria e commercio e' istituita una Commissione centrale per le case popolari o economiche, composta di nove membri, oltre il segretario. Ne fanno parte due rappresentanti del Ministero di agricoltura, industria e commercio, un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'interno e delle finanze, ed un rappresentante della Cassa di depositi e prestiti. Ne fanno inoltre parte un rappresentante del Consiglio superiore del lavoro e un rappresentante del Consiglio della previdenza e delle assicurazioni sociali, designati da ciascuno nel proprio seno. Gli altri due componenti della Commissione sono designati dagli Istituti autonomi per le case popolari, con le norme stabilite nel regolamento.
[2]Il presidente della Commissione e' nominato fra i suoi componenti dal ministro d'agricoltura, industria e commercio.
[3]Alla Commissione saranno sottoposti tutti i regolamenti da emanarsi per l'esecuzione della presente legge, nonche' tutte le questioni che con l'applicazione della presente legge hanno speciale attinenza, escluse pero' quelle concernenti l'applicazione della legge 26 gennaio 1865, n. 2136, e successive per l'imposta sui fabbricati in quanto non sia derogata dalla presente, ed esclusa ogni ingerenza nella concessione dei prestiti.
[4]Essa si mettera' in rapporti coi Comitati locali per le case popolari od economiche e ogni anno presentera' al ministro d'agricoltura, industria e commercio una relazione sulla esecuzione della legge, sulla legislazione straniera e sui risultati di essa in materia di abitazioni operaie e a buon mercato.
[5]Con decreto Reale saranno stabilite le norme per la costituzione e il funzionamento della Commissione centrale.
Testo in vigore dal 4 aprile 1908 al 5 aprile 1919
