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[1](Art. 17 della legge 2 gennaio 1908, n. 5).
[2]Ferme le disposizioni contenute nel capo IV, non si potra' procedere alla espropriazione forzata della casa popolare o economica che in mancanza di altri beni mobili o immobili, fatta eccezione pei crediti previsti dalla presente legge, pei crediti dell'imprenditore della costruzione e pei crediti degli operai che vi hanno lavorato.
Testo in vigore dal 4 aprile 1908 al 22 dicembre 2008
