Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 20 luglio 1919 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
[1](Art. 22 della legge 21 maggio 1903, n. 254, e art. 15 della legge 2 gennaio 1908, n. 5).
[2]I corpi morali legalmente riconosciuti e che abbiano per fine esclusivo di compiere operazioni per le case popolari godono di tutte le facolta' e di tutti i benefici di ogni specie contenuti e richiamati nella presente legge.
[3]Eguali benefici e facolta' si concedono alle Societa' di beneficenza che, senza alcuna mira di lucro, provvederanno agli alloggi per ricoverare i poveri a fitti minimi, colle garanzie da determinarsi nel regolamento.
[4]Alle persone o agli enti che concorrono alla formazione del capitale degli Istituti autonomi o delle Societa' di beneficenza, oltre all'interesse non eccedente la misura stabilita nell'art. 1° sulle somme effettivamente versate, non puo' essere riservato negli statuti altro diritto fuorche' quello del rimborso delle somme erogate, devolvendosi l'avanzo del patrimonio alle locali Congregazioni di carita', quando si renda necessaria la liquidazione degli Istituti o delle Societa'.
[5]Nel caso di Societa' di beneficenza che costituiscano una sezione speciale per le case popolari o economiche, quando questa debba essere liquidata, l'avanzo del patrimonio di essa potra' essere assegnato, in tutto o in parte, alla Societa' stessa o ad altre istituzioni per case popolari o economiche.
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il D.L. Luogotenenziale 23 marzo 1919, n. 455, convertito senza modificazioni dalla L. 7 febbraio 1926, n. 253, ha disposto (con l'art. 17, comma 1) che "Dopo l'art. 23 della legge 27 febbraio 1908, n. 89 (testo unico) e' aggiunto: Gli Istituti autonomi ed enti morali per la costruzione e l'acquisto di case popolari o economiche sono esenti dalla tassa di manomorta".
Il D.L. Luogotenenziale 23 marzo 1919, n. 455, convertito senza modificazioni dalla L. 7 febbraio 1926, n. 253, come modificato dal D.L. Luogotenenziale 19 giugno 1919, n. 1040, convertito senza modificazioni dalla L. 7 febbraio 1926, n. 253, ha disposto (con l'art. 17, comma 1) che "Dopo l'art. 23 della legge 27 febbraio 1908, n. 89 (testo unico) e' aggiunto: Gli Istituti autonomi ed enti morali per la costruzione e l'acquisto di case popolari o economiche e l'Istituto nazionale di credito per la cooperazione sono esenti dalla tassa di manomorta".
Testo in vigore dal 20 luglio 1919 al 22 dicembre 2008
