Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 22 novembre 1908 al 13 luglio 1910. Leggi il testo vigente →

[1](Art. 6, legge 30 dicembre 1906, n. 685).

[2]In via d'eccezione, gli operai addetti alle miniere, agli alti forni, ai forni delle vetrerie e delle fonderie, alle caldaie a vapore, ai servizi ferroviari contemplati dall'art. 21 della legge 30 giugno 1906, n. 272, e a quelle altre industrie che saranno in seguito indicate con decreto Reale, possono ottenere la chiusura e liquidazione del conto individuale all'eta' di 55 anni. 1 2

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Regio Decreto 5 marzo 1908, n. 118

1

Il Regio Decreto 5 marzo 1908, n. 118 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Alle categorie di operai che possono, in via d'eccezione, ottenere dalla Cassa nazionale di previdenza per la invalidita' e per la vecchiaia degli operai, la chiusura e liquidazione del conto individuale all'eta' di cinquantacinque anni e che sono specificate nell'art. 19 della legge (testo unico) 30 maggio 1907, n. 376, sulla Cassa stessa, sono aggiunte le seguenti: Pompieri, guardie daziarie e guardie urbane e rurali dipendenti dai Comuni o dalle Provincie; infermieri dei manicomi e degli ospedali".

Regio Decreto 12 ottobre 1908, n. 609

2

Il Regio Decreto 12 ottobre 1908, n. 609 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Alle categorie di operai che possano, in via d'eccezione, ottenere dalla Cassa nazionale di previdenza per la invalidita' e per la vecchiaia degli operai la chiusura e liquidazione del conto individuale all'eta' di cinquantacinque anni e che sono specificate nell'art. 19 della legge (testo unico) 30 maggio 1907, n. 376, e nel R. decreto 5 marzo 1908, n. 118, sono aggiunte le seguenti: 1° personale addetto al servizio pubblico tramviario, tanto urbano, quanto extra-urbano e qualunque sia la forza motrice; 2° personale addetto all'esercizio di trasporti automobilistici in servizio pubblico".

Testo in vigore dal 22 novembre 1908 al 13 luglio 1910

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 22 novembre 1908

Confronto con la versione in vigore dal 26 aprile 1908 al 22 novembre 1908.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Regio Decreto 12 ottobre 1908, n. 609

    Il Regio Decreto 12 ottobre 1908, n. 609 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Alle categorie di operai che possano, in via d'eccezione, ottenere dalla Cassa nazionale di previdenza per la invalidita' e per la vecchiaia degli operai la chiusura e liquidazione del conto individuale all'eta' di cinquantacinque anni e che sono specificate nell'art. 19 della legge (testo unico) 30 maggio 1907, n. 376, e nel R. decreto 5 marzo 1908, n. 118, sono aggiunte le seguenti: 1° personale addetto al servizio pubblico tramviario, tanto urbano, quanto extra-urbano e qualunque sia la forza motrice; 2° personale addetto all'esercizio di trasporti automobilistici in servizio pubblico".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1907-05-30;376~art19 · fonte del testo

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