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[1](Art. 6, legge 30 dicembre 1906, n. 685).

[2]In via d'eccezione, gli operai addetti alle miniere, agli alti forni, ai forni delle vetrerie e delle fonderie, alle caldaie a vapore, ai servizi ferroviari contemplati dall'art. 21 della legge 30 giugno 1906, n. 272, e a quelle altre industrie che saranno in seguito indicate con decreto Reale, possono ottenere la chiusura e liquidazione del conto individuale all'eta' di 55 anni.

Testo in vigore dal 3 luglio 1907 al 26 aprile 1908

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1907-05-30;376~art19 · fonte del testo

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