Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 maggio 1910 al 14 marzo 1998. Leggi il testo vigente →

[1](Art. 14, legge 10 agosto 1893, n. 449).

[2]Gli Istituti che facessero operazioni non consentite dalla legge sono soggetti ad una tassa corrispondente al triplo della rispettiva ragione dello sconto applicata sull'ammontare delle operazioni illegali compiute e in relazione a tutta la durata delle operazioni medesime.

Testo in vigore dal 27 maggio 1910 al 14 marzo 1998

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1910-04-28;204~art62 · fonte del testo

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