[1](Art. 8, legge 17 gennaio 1897, n. 9 - Art. 13, legge 7 luglio 1905, n. 350).

[2]L'imposta di ricchezza mobile e la tassa di circolazione sulle cartelle del Credito fondiario in liquidazione del Banco di Napoli sono, rispettivamente, di L. 15 per cento e di L. 1.80 per mille e sono dallo Stato abbonate al Credito fondiario medesimo. A favore di questo sara' pure devoluta la quota in qualunque misura compresa nell'annualita' dovuta dai mutuatari per abbonamento ai diritti erariali.

Testo vigente dal 27 maggio 1910

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1910-04-28;204~art88 · fonte del testo

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