Art. 3 (Allegato II)
[1]Le deliberazioni della Commissione di sconto, riguardanti le operazioni considerate nel presente decreto, debbono essere registrate in verbali separati, e debbono essere prese con un numero di voti favorevoli non inferiore alla maggioranza assoluta dei componenti la Commissione medesima.
[2]Il direttore della sede o della succursale ha facolta' di sospendere la deliberazione di cui al comma precedente, riferendone senza indugio alla Direzione generale per la decisione definitiva.
Testo vigente dal 27 maggio 1910
