Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 21 gennaio 1924

Confronto con la versione in vigore dal 15 dicembre 1908 al 21 gennaio 1924. 93 parole tolte, 14 parole aggiunte in 9 capoversi.

tolto: Le punizioni degl'impiegati civili sono:

tolto: 1° la censura;

tolto: 2° la sospensione dallo stipendio;

tolto: 3° la sospensione dal grado e dallo stipendio;

tolto: 4° la revocazione;

tolto: 5° la destituzione.aggiunto: Testo unico-art. 49

tolto: Le pene disciplinari superiori alla sospensione dallo stipendio non possono applicarsi senza il previo parare del Consiglio di disciplina, salvo il caso in cui vi sia deliberazione del Consiglio dei ministri.

tolto: I pareri del Consiglio di disciplina e i decreti contenenti punizioni disciplinari devono essere motivati.

Mostra gli altri 1 capoversi cambiati

tolto: Di ciascun decreto e' comunicata copia autentica all'interessato e di tutte le punizioni si prende nota nello stato di servizio.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL REGIO DECRETO 30 DICEMBRE 1923, N. 2960

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2960

    Il Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2960 ha disposto (con l'art. 123, comma 1) che "Per le mancanze disciplinari commesse prima della entrata in vigore del presente decreto, sono applicabili le sanzioni stabilite dal testo unico di legge sullo stato degli impiegati civili, approvato con Regio decreto 22 novembre 1908, n. 693, con le norme del testo unico medesimo e del regolamento approvato con Regio decreto 24 novembre 1908, numero 756".

urn:nir:stato:regio.decreto:1908-11-22;693~art49 · fonte del testo

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