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[1]Le punizioni degl'impiegati civili sono:

[2]1° la censura;

[3]2° la sospensione dallo stipendio;

[4]3° la sospensione dal grado e dallo stipendio;

[5]4° la revocazione;

[6]5° la destituzione.

[7]Le pene disciplinari superiori alla sospensione dallo stipendio non possono applicarsi senza il previo parare del Consiglio di disciplina, salvo il caso in cui vi sia deliberazione del Consiglio dei ministri.

[8]I pareri del Consiglio di disciplina e i decreti contenenti punizioni disciplinari devono essere motivati.

[9]Di ciascun decreto e' comunicata copia autentica all'interessato e di tutte le punizioni si prende nota nello stato di servizio.

Testo in vigore dal 15 dicembre 1908 al 21 gennaio 1924

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1908-11-22;693~art49 · fonte del testo

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