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[1]Circolazione e deposito degli spiriti. (Art. 12 legge 30 gennaio 1896, n. 26).
[2]((Il trasporto di spiriti non denaturati, in quantita' superiore a cinque litri, e' soggetto in tutto il Regno a bolletta di legittimazione.
[3]Il deposito di spiriti non denaturati in quantita' superiore a 20 litri e' soggetto a denunzia ed alla vigilanza degli agenti di finanza, nonche' alla tenuta del registro di carico e scarico, in base al quale potranno essere rilasciate bollette di legittimazione.
[4]Sono esenti da ogni vincolo, tanto nella circolazione quanto nel deposito, i liquori e le bevande alcooliche contenuti in bottiglie di capacita' non superiore a 2 litri, chiuse a macchina con tappo e con capsula metallica portante impressa l'indicazione della ditta fabbricante e del Comune ove esiste la fabbrica)).
Testo in vigore dal 1 luglio 1913 al 18 settembre 1915
