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[1]Circolazione e deposito degli spiriti. (Art. 12 legge 30 gennaio 1896, n. 26).

[2]Il trasporto di spiriti in quantita' superiore a dieci litri e' soggetto ovunque a bolletta di legittimazione.

[3]Il deposito di spiriti in quantita' maggiore di venti litri e' soggetto a denunzia ed a vigilanza degli agenti di finanza, nonche' alla tenuta del registro di carico e scarico, in base al quale potranno essere rilasciate bollette di legittimazione.

[4]Le bevande alcooliche sono esenti da ogni vincolo, tanto nella circolazione quanto nel deposito.

[5]I caratteri delle bevande alcooliche saranno determinati con decreto Reale.

[6]Le controversie sul punto: se un liquido sia spirito o bevanda alcoolica, saranno definite con le norme fissate per la risoluzione delle controversie sulla applicazione della tariffa doganale.

Testo in vigore dal 12 novembre 1909 al 1 luglio 1913

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1909-09-16;704~art12 · fonte del testo

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