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[1]TESTO UNICO delle leggi per provvedimenti per la Sardegna

[2]Art. 1.

[3](Art. 1, legge 14 luglio 1907, n. 562).

[4]((Le Casse ademprivili istituite nelle provincie di Sassari e di Cagliari assumono il nome di Casse provinciali di credito agrario; esse costituiscono Enti morali autonomi ed hanno per oggetto:

[5]1º di fare prestiti ai proprietari, enfiteuti e conduttori di terreni, singoli o riuniti in associazione, nelle rispettive Provincie:

  • a)per la costruzione di strade poderali, di fabbricati destinati all'alloggio dei coltivatori e delle loro famiglie, al ricovero del bestiame, alla conservazione delle scorte, dei prodotti agrari ed alla manipolazione di questi, per le spese di provvista di acqua potabile, di irrigazione e di trasformazione di coltura, per ogni altro miglioramento fondiario ed agrario in genere e per opere di colonizzazione;
  • b)per l'affrancazione di canoni, censi e livelli e per l'acquisto di terreni necessari alla costituzione della piccola proprieta' coltivatrice;
  • c)per l'acquisto di bestiame, macchine agricole e strumenti di lavoro;
  • d)per la conduzione dei terreni, la ordinaria coltivazione di essi, la raccolta, la utilizzazione e la trasformazione dei prodotti;

[6]2° di fare anticipazioni ai Monti frumentari, ai Consorzi agrari ed alle Casse agrarie per gli scopi di cui alle lettere c) e d);

[7]3° di fare anticipazioni su pegno di prodotti agricoli, depositati in magazzini generali o in altri luoghi di pubblico o privato deposito.

[8]Le Casse provinciali sono altresi' autorizzate a ricevere depositi di numerario ed a scontare il portafoglio, prendere effetti all'incasso, stabilire conti correnti con Istituti e privati, ed a fare, previa approvazione del Ministero di agricoltura, ogni altra operazione utile al conseguimento dei fini loro prefissi.

[9]I mutui di cui al n. 1, lettera a), sono concessi a misura che procedono i lavori. I mutui stessi o quelli di cui alla lettera b) sono garantiti da privilegio speciale e da ipoteca a norma delle leggi 23 gennaio 1887, numero 4276 e 31 maggio 1903, n. 254 e sono ammortizzabili mediante semestralita' costanti, in un periodo non eccedente i 30 anni.

[10]I prestiti di cui al n. 1, lettera c), godono del privilegio stabilito dall'art. 6 del decreto Luogotenenziale 17 giugno 1915, n. 961, ed hanno la scadenza non superiore ai cinque anni.

[11]I prestiti di cui al n 1, lettera d), godono del privilegio stabilito dall'art. 9 del decreto Luogotenenziale 10 maggio 1917, n. 788, ed hanno la scadenza al raccolto. Essi potranno essere concessi dalle Casse provinciali solo in quei Comuni nei quali manchino Enti intermedi di credito agrario.

[12]Gli stessi privilegi, di cui ai precedenti capoversi, garantiscono i prestiti fatti dai Monti frumentari, dalle Casse agrarie e dai Consorzi agrari.

[13]Quando il debitore deteriora o distrugge gli oggetti sottoposti al privilegio, oppure impiega in tutto od in parte la somma ricevuta a prestito per scopi diversi da quelli per i quali fu concessa, e' punito con le pene comminate dall'art 203 del Codice penale, oltre la decadenza dal beneficio del termine ed il divieto di avvalersi della Cassa provinciale per un tempo non inferiore ai due anni.

[14]Sui mutui di cui al num. 1, lettere a) e b) e' corrisposto l'interesse del due e mezzo per cento. A compensare la differenza tra il tasso ordinario e quello del due e mezzo per cento, e' devoluto alle Casse provinciali il fondo stanziato nel bilancio del Ministero di agricoltura, a termini del penultimo capoverso dell'articolo 1 del testo unico 10 novembre 1907, n. 844. Sugli altri prestiti e' corrisposto l'interesse che sara' fissato annualmente dal Ministero di agricoltura, intese le Casse provinciali, in misura non superiore al tasso ufficiale dello sconto)).

Testo in vigore dal 10 novembre 1920 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 10 novembre 1920

Confronto con la versione in vigore dal 9 marzo 1908 al 10 novembre 1920. 450 parole tolte, 524 parole aggiunte in 21 capoversi.

tolto: La Cassa ademprivile instituitaaggiunto: Le Casse ademprivili istituite nelle provincie di tolto: Cagliari e di Sassari tiene luogo e compie anche gli uffici delle aggiunto: Sassari e di Cagliari assumono il nome di Casse provinciali di credito agrario tolto: create con la legge 15 luglio 1906, n. 383.

tolto: Ciascuna Cassa ademprivile costituisce un ente morale autonomo ed haaggiunto: ; esse costituiscono Enti morali autonomi ed hanno per oggetto:

tolto: 1° di provvedere alla destinazione e quotizzazione dei beni di origine ademprivile di cui negli articoli 2 e 4;

tolto: 2° di fare anticipazioni in denaro e in natura ai Monti frumentari e nummari, alle Casse agrarie ed ai Consorzi agrari per gli scopi e con le norme stabilite dalla presente legge e dal regolamento;

tolto: 3° di fare anticipazioni agli enfiteuti, di cui nell'art. 4 e alle Societa' cooperative agrarie riconosciute, che abbiano intrapreso industre agrarie o affini, purche' le anticipazioni stesse servano esclusivamente alla costruzione di case coloniche o di gruppi di case, di stalle razionali, di strade poderali, di opere per provvedere i fondi di acqua potabile o di irrigazione, ovvero a piantagioni legnose agrarie, a rimboschimenti, ad acquisti di bestiame, di strumenti di lavoro, di materie prime ed in generale di scorte, alla unione o alla chiusura con muri e siepi dei terreni aperti. Le anticipazioni riguardantiaggiunto: 1º di fare prestiti ai proprietari, enfiteuti e conduttori di terreni, singoli o riuniti in associazione, nelle rispettive Provincie:

aggiunto: a) per la costruzione di strade poderali, di fabbricati destinati all'alloggio dei coltivatori e delle loro famiglie, al ricovero del bestiame, alla conservazione delle scorte, dei prodotti agrari ed alla manipolazione di questi, per le spese di provvista di acqua potabile, di irrigazione e di trasformazione di coltura, per ogni altro miglioramento fondiario ed agrario in genere e per opere di colonizzazione;

aggiunto: b) per l'affrancazione di canoni, censi e livelli e per l'acquisto di terreni necessari alla costituzione della piccola proprieta' coltivatrice;

aggiunto: c) per l'acquisto di bestiame, macchine agricole e strumenti di lavorotolto: , sementi, concimi ed altre scorte potranno essere somministrate in natura, computando gli oggetti a prezzo di costoaggiunto: ;

Mostra gli altri 13 capoversi cambiati

aggiunto: d) per la conduzione dei terreni, la ordinaria coltivazione di essi, la raccolta, la utilizzazione e la trasformazione dei prodotti;

tolto: 4°aggiunto: 2° di fare anticipazioni ai tolto: proprietari e conduttori di terre per la costruzione di case coloniche e di stalle razionali, non che per il nuovo impianto e per la ricostituzione a vitigni americani di vigneti distrutti dalla fillossera e appartenenti a piccoli proprietari, come pure per l'innesto di olivastri. Qualora i fondi siano esuberanti potranno farsi anticipazioni per l'impianto di oliveti, mandorleti e frutteti. Le anticipazioni pei primi due oggetti saranno fatte aggiunto: Monti frumentari, ai Consorzi agrari ed alle Casse agrarie per gli scopi di cui alle lettere c) e d);

aggiunto: 3° di fare anticipazioni su pegno di prodotti agricoli, depositati in magazzini generali o in altri luoghi di pubblico o privato deposito.

aggiunto: Le Casse provinciali sono altresi' autorizzate a ricevere depositi di numerario ed a scontare il portafoglio, prendere effetti all'incasso, stabilire conti correnti con Istituti e privati, ed a fare, previa approvazione del Ministero di agricoltura, ogni altra operazione utile al conseguimento dei fini loro prefissi.

aggiunto: I mutui di cui al n. 1, lettera a), sono concessi a misura che tolto: procederanno i lavori di costruzione, ne' potranno per ciascun proprietario o conduttore di terre superare un limite massimo da fissarsi ogni anno dal Consiglio d'amministrazione della Cassa, sotto la sua responsabilita', con l'approvazione del Ministero di agricoltura, industria e commercio.

tolto: Tutte le anticipazioni saranno garantite dal privilegio speciale o da ipoteca, aggiunto: procedono i lavori. I mutui stessi o quelli di cui alla lettera b) sono garantiti da privilegio speciale e da ipoteca a norma delle leggi 23 gennaio 1887, tolto: n. 4276, e 29 marzo 1906 aggiunto: numero 4276 e 31 maggio 1903, n. tolto: 100.

tolto: Sulle somme che la Cassa somministrera' agli enti e ai privati investiti delle enfiteusi, sara' corrisposto un interesse non superiore al 4 per cento. Tali somministrazioni, secondo la natura di esse, saranno ammortizzabili aggiunto: 254 e sono ammortizzabili mediante semestralita' costanti, in un periodo non eccedente i tolto: cinquant'anni, mediante annualita' costanti, comprensive del capitale e dell'interesse, nei modi che saranno stabiliti nel regolamento aggiunto: 30 anni.

aggiunto: I prestiti di cui al n. 1, lettera c), godono del privilegio stabilito dall'art. 6 del decreto Luogotenenziale 17 giugno 1915, n. 961, ed hanno la scadenza non superiore ai cinque anni.

I prestiti tolto: per la costruzione di case coloniche e di stalle razionali saranno concessi alla ragione del 2.50 per cento.

tolto: La differenza fra questo interesse e l'interesse normale del 4 per cento sara' rimborsata alla Cassa dallo Stato aggiunto: di cui al n 1, lettera d), godono del privilegio stabilito dall'art. 9 del decreto Luogotenenziale 10 maggio 1917, n. 788, ed hanno la scadenza al raccolto. Essi potranno essere concessi dalle Casse provinciali solo in quei Comuni nei quali manchino Enti intermedi di credito agrario.

tolto: Sara' all'uopo stanziata la somma occorrente nel bilancio del Ministero di agricoltura, industria e commercioaggiunto: Gli stessi privilegi, di cui ai precedenti capoversi, garantiscono i prestiti fatti dai Monti frumentari, dalle Casse agrarie e dai Consorzi agrari.

tolto: Un impiego diverso da quello per cui le somme sono state mutuate a tenore di questo articolo, produrra'aggiunto: Quando il debitore deteriora o distrugge gli oggetti sottoposti al privilegio, oppure impiega in tutto od in parte la somma ricevuta a prestito per scopi diversi da quelli per i quali fu concessa, e' punito con le pene comminate dall'art 203 del Codice penale, oltre la decadenza dal beneficio del termine tolto: e aggiunto: ed il divieto di avvalersi della Cassa aggiunto: provinciale per un tempo non inferiore tolto: a due anni aggiunto: ai due anni.

aggiunto: Sui mutui di cui al num. 1, lettere a) e b) e' corrisposto l'interesse del due e mezzo per cento. A compensare la differenza tra il tasso ordinario e quello del due e mezzo per cento, e' devoluto alle Casse provinciali il fondo stanziato nel bilancio del Ministero di agricoltura, a termini del penultimo capoverso dell'articolo 1 del testo unico 10 novembre 1907, n. 844. Sugli altri prestiti e' corrisposto l'interesse che sara' fissato annualmente dal Ministero di agricoltura, intese le Casse provinciali, in misura non superiore al tasso ufficiale dello sconto.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:regio.decreto:1907-11-10;844~art1 · fonte del testo

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