[1]TESTO UNICO delle disposizioni di legge relative alla procedura coattiva per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici, dei proventi di Demanio pubblico e di pubblici servizi e delle tasse sugli affari.

[2]Art. 1.

[3](Art. 1, legge 24 dicembre 1908, n. 797).

[4]I sistemi di procedura coattiva, attualmente in vigore nelle diverse regioni del Regno, per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, del Fondo per il culto, del Fondo di religione e beneficenza di Roma, degli Economati generali e dei sub-economati dei benefici vacanti (sia per le entrate economali, sia per quelle degli enti ecclesiastici dipendenti, quando essi si trovino effettivamente e direttamente amministrati dagli Economati e sub-economati predetti), della Provincie, dei Comuni e delle istituzioni pubbliche di beneficenza sono abrogati e sostituiti dalle disposizioni della presente legge, le quali sono applicabili anche ai proventi del Demanio pubblico e dei pubblici servizi esercitati dallo Stato e dagli enti sopra menzionati.

Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 277/2000

    Questione infondata
    13 luglio 2000

    Manifesta infondatezza, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 24 dicembre 1908 n. 797 trasfuso nell'art. 1 del r.d. 14 aprile 1910 n. 639, censurato [<<nella parte in cui estende la procedura speciale di riscossione ai proventi dei servizi pubblici esercitati dallo Stato e dagli Enti pubblici anche in ipotesi di pretesa creditoria derivante da contratto>>] sul presupposto interpretativo che nel procedimento di ingiunzione, regolato dalla disposizione denunciata, l'ingiunto assuma la veste di attore, in senso sostanziale, con le necessarie conseguenze in ordine all'onere della prova. È possibile, infatti, una interpretazione diversa, e costituzionalmente compatibile, della predetta norma (condivisa anche dalla più recente giurisprudenza di legittimità), secondo cui nel giudizio di opposizione ad ingiunzione fiscale, il cui oggetto è la domanda diretta all'accertamento dell'illegittimità della pretesa fatta valere con l'ingiunzione, l'opponente assume, invece, la veste di attore [solo] in senso formale, con la conseguenza che tutti gli elementi dell'obbligazione, anche nell'ipotesi in cui questa abbia natura tributaria, vanno allegati e provati dall'amministrazione ingiungente, mentre all'opponente medesimo spetta l'onere di allegazione e prova degli eventuali fatti impeditivi, modificativi o etintivi di detta obbligazione, secondo il criterio generale dell'art. 2697 del codice civile. E ciò, appunto, esclude in radice la fondatezza della questione avuto riguardo al cosolidato principio per cui, nella doverosa previa ricerca di una soluzione ermeneutica idonea a superare i dubbi di costituzionalità, ove più interpretazioni della stessa norma siano del pari possibili, il giudice è tenuto ad adottare quella conforme al dettato costituzionale.

    Art. 1 Riguardante la unificazione dei sistemi di procedura coattiva per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici · Art. 1 Che approva l'annesso testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato · Art. 3 cost. · Art. 24 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Versioni nel tempo

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urn:nir:stato:regio.decreto:1910-04-14;639~art1 · fonte del testo

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