Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 29 luglio 1913 al 17 gennaio 1919. Leggi il testo vigente →

I proprietari di stabili, che la legge esonera temporaneamente dall'imposta fondiaria, possono fare istanza perche' venga a loro spese determinata l'imposta che pagherebbero ove non godessero l'esenzione; di tale imposta si tiene loro conto per farli godere immediatamente del diritto elettorale.

Testo in vigore dal 29 luglio 1913 al 17 gennaio 1919

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1913-06-26;821~art9 · fonte del testo

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