Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1913
Confronto con la versione in vigore dal 29 luglio 1913 al 16 dicembre 2010. 297 parole tolte, 10 parole aggiunte in 5 capoversi.
tolto: Ai fini della rappresentanza, di cui al precedente articolo, la candidatura di chi non sia il deputato uscente del collegio deve essere proposta con dichiarazione sottoscritta, anche in atti separati, da almeno duecento e non piu' di trecento elettori inscritti nelle liste del collegio indicate negli articoli 42 e 43, e depositata non piu' tardi delle ore dodici del giovedi' precedente l'elezione presso la prefettura della Provincia. Questa ne rilascia ricevuta e la trasmette tosto alla Commissione elettorale provinciale, che, dopo aver constatato in base alla lista, di cui al secondo comma dell'articolo 49, che la dichiarazione sia debitamente sottoscritta dal numero di elettori richiesto, ne da' immediatamente notizia alle Commissioni elettorali comunali del collegio.
tolto: La firma degli elettori, indicante il nome, cognome e paternita' del sottoscrittore, deve essere autenticata da un notaio o da un ufficiale delle cancellerie giudiziarie, che vi appone anche l'indicazione del Comune, nelle cui liste dichiarano di essere inscritti. Il relativo onorario del notaio sara' di centesimi dieci per ogni firma, ma non mai inferiore a lire cinque per ciascun atto. Nessun elettore puo' sottoscrivere per piu' di una candidatura; i contravvene tori sono puniti con multa sino a lire 500 o con la detenzione sino a tre mesi.
tolto: Per gli elettori, che non sappiano sottoscrivere, tien luogo della anzidetta firma una dichiarazione stesa nelle forme indicate all'articolo 23, che costituisce un atto separato a norma del primo comma del presente articolo.
tolto: La dichiarazione di candidatura deve indicare il nome, cognome, paternita' e luogo di nascita del candidato.
tolto: In tutti i casi di omonimia tra il deputato uscente o tra un candidato, di cui nei comma precedenti, ed un altro cittadino non candidato, tutti i voti indicanti quel nome e cognome dovranno presumersi dati rispettivamente al deputato uscente o al condidato sopradetto.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:regio.decreto:1913-06-26;821~art66 · fonte del testo
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